Importanti novità per le compravendite dal 1 luglio 2010.

Il venditore deve fornire, a sua cura e spese,oltre alla classica documentazione, anche i  i seguenti:

-certificato energenetico (ACE). Questo documento è OBBLIGATORIO, pena non poter procedere all'atto notarile.

Questo documento non deve essere confuso, come spesso accade, con la "garanzia di conformità sugli impianti" ( elettrico, idraulico, gas) che il venditore fornisce all'acquirente SOLO se ne è in possesso. In caso contrario il venditore deve dirlo all'acquirente e in questo caso il Notaio scriverà sull'atto che le parti derogano a quanto sopra, in tutto o in parte ( ad esempio il venditore  può fornire la garanzia di conformità SOLO sull'impianto elettrico): quindi NON è un obbligo del venditore fornire le garanzie di cui sopra.

-scheda catastale aggiornata con la situazione attuale dell'appartamento. Nel caso di modifiche effettuate nell'unità immobiliare senza aver richiesto la regolare DIA al Comune, il venditore DEVE rivolgersi ad un Tecnico per far effettuare la variazione sia presso il Comune sia presso il Catasto. In pratica la scheda catastale( o planimetria catastale) DEVE rispecchiare al 100% la situazione attuale.

Questa procedura prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver effettuato all'epoca dei lavori la regolare DIA . L'entità della sanzione è in funzione delle modifiche interne apportate.

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI.

In caso di trattative con un Agente Immobiliare, i clienti acquirenti devono verificare se la persona con la quale hanno avuto i contatti ( l'Agente) possiede i requisiti per svolgere questa attività ( patentino di Mediatore Immobiliare rilasciato dalla Camera di Commercio). In caso contrario,a trattativa conclusa, NON E' DOVUTA ALCUNA COMMISSIONE ALL'AGENZIA.